01 GENNAIO 2014: NOVITA’ SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

03 ottobre 2013

Aliquote d'imposta dal 01 gennaio 2014

Imposta di Registro

L’articolo 10 del d.lgs. n. 23/2011 intervenendo direttamente sull’art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n.131/1986 (testo unico dell’imposta di registro), semplifica la tassazione degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere.

 

OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

IMPOSTA

 Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

  9%

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis “agevolazione "prima casa"

  2%

Imposte Ipotecarie e Catastali

La tassazione proporzionale di registro, nella prima formulazione dell’art. 10 d.lgs. n. 23  risultava “assorbente” anche delle imposte ipotecaria e catastale.

Il comma 1 dell’art. 26 d.l. n. 104/2013 interviene a modificare tale disciplina introducendo, in luogo dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale l’assoggettamento degli atti sopra indicati (immobiliari a titolo oneroso) “a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50”.

Il comma 2 dell’art. 26 d.l. n. 104/2013  prevede che “l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”.

QUINDI AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SONO DI 50 EURO (come detto sopra), IN TUTTI GLI ALTRI CASI L’IMPOSTA MINIMA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE SARA’:

-       IMPOSTA DI REGISTRO EURO 200

-       IMPOSTA CATASTALE    EURO 200

-       IMPOSTA IPOTECARIA  EURO 200

Il successivo comma 3 dispone “Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”.

La portata di queste disposizioni ha carattere generale e si applica dunque a tutte le fattispecie, diverse da quelle di cui al citato art. 10 del d.lgs. n. 23/2011, rilevanti ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le quali è prevista la debenza di un’imposta fissa di 168 euro.

 

 

La nuova tassazione

 (anche per quanto concerne le c.d. imposte fisse)

 si applica: (e quindi anche le eventuali imposte fisse saranno di 50 euro)

 -       Trasferimento a titolo oneroso di qualunque immobile (abitazioni, box, cantine, capannoni, negozi, terreni di qualunque natura, ecce ecc.)

-       Atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (ex. servitù)

-       Divisioni immobiliari con conguaglio

-       Permuta immobiliare

-       Rinuncia pura e semplice agli stessi diritti reali (ex. rinuncia a usufrutto)

-       Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità

-       Trasferimenti coattivi

 

NON si applica: (e quindi anche le eventuali imposte fisse saranno di 200 euro)

-  Agli atti traslativi a titolo gratuito di qualunque immobile (donazione). Quindi non applicandosi l'art. 1 della tariffa allegata all'imposta di registro, le ipotecarie e catastali saranno il 2% e l'1% ma con il minimo di euro 200 

-  Agli atti non traslativi (divisioni senza conguaglio; fondo patrimoniale non traslativo; convenzioni matrimoniali) soggetti a trascrizione. Quindi si paga la trascrizione e la voltura

- Atti traslativi immobiliari soggetti ad IVA. (cfr. infra)

- Accettazione o rinuncia di eredità con immobili

- Procure immobiliari

- Convenzioni urbanistiche

- Atti d’obbligo unilaterali

-  Contratti preliminari di compravendita

- Contratti di Comodato immobiliare

L’articolo 10 comma 4, del DLgs 23/2011 prevede che, con l’entrata in vigore di tale modalità di tassazione, siano abrogate tutte le agevolazioni (comprese quelle contenute in leggi speciali), attualmente vigenti per i trasferimenti soggetti ad imposta di registro. Esempio:

-   Trasferimenti in esecuzione di accordi di separazione o divorzio

-   Agevolazioni relative alla Piccola proprietà contadina o  coltivatori diretti.

-   Acquisti in territori montani

-   Acquisti IAP (imprenditori agricoli professionali)

-  Acquisti di immobili nell’ambito di Piano di recupero

-   Acquisti di immobili nell’ambito di Piani di Edilizia Residenziale Pubblica

PREZZO VALORE  La disciplina, infine, non incide sulla determinazione della base imponibile che risulta dunque immutata rispetto all’attuale regolamentazione dell’imposta di registro (compresa la disciplina del c.d. prezzo valore). Il meccanismo del prezzo-valore non è una agevolazione in senso tecnico, ma unicamente un criterio particolare di determinazione della base imponibile (su cui, quindi, applicare aliquote ordinarie ... ma anche agevolate); criterio stabilito dallo Stato, nell'interesse dello Stato e non del cittadino (come dovrebbe essere per le agevolazioni in senso tecnico).

 La nuova tassazione

sostituisce:

Imposta di registro attuale

Imposta di bollo (ovviamente per l’atto e gli adempimenti  -“unico” compreso - ma non  per le copie se non quelle strettamente necessarie  per gli adempimenti)

Tributi speciali catastali

Tasse ipotecarie

 NON sostituisce:

  Imposta ipotecaria Euro 50

  Imposta catastale  Euro 50

N.B. La sola imposta di registro (escluse ipotecarie e catastali) non potrà essere comunque MAI INFERIORE a Euro 1.000

 

Atti soggetti ad I.V.A.

Se l'atto quindi è effettuato da soggetto imponibile I.V.A. :

- l’imposta di registro è in misura fissa euro 200

- l’ imposta ipotecarie è in misura fissa Euro 200 / o ordinaria 3% per gli immobili strumentali) ma con il minimo di euro 200.

- l’ imposta catastale è in misura fissa Euro 200 / o ordinaria 1% per gli immobili strumentali) ma con il minimo di euro 200

Abitazioni e sua pertinenze 

Imposta di Registro Euro 200

Imposta ipotecaria  Euro 200

Imposta catastale    Euro 200

 

Bene Strumentale

Imposta di Registro Euro 200

Imposta ipotecaria       3%

Imposta catastale        1%

Quando l'atto  è effettuato da soggetto esente I.V.A.: si applica quanto sopra detto per i trasferimenti immobiliari

 

Riassunto normativo ai fini I.V.A.

Le nuove norme

modificano l’articolo 1 della tariffa T.U.I.R., sostituendo le diverse aliquote con l’unica aliquota del 9% (salvo “prima casa”)

stabiliscono che per gli atti traslativi suddetti (“prima casa” compresa) l’imposta di registro minima non può essere inferiore ad Euro 1.000

prevedono imposte ipotecaria e catastale per tali atti pari a Euro 50 per ciascuna imposta

aumentano da Euro 168 ad Euro 200 l’ammontare delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, relative ad atti non contemplati dalle due novelle

Articolo 40 tuir per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA, l’imposta [di registro] si applica in misura fissa (dal 01 gennaio 2014 pari ad Euro 200); si considerano soggette ad I.V.A. le cessioni  ….  di cui al comma 6 dell’articolo 21 (I.V.A.), ad eccezione delle operazioni esenti (dall’I.V.A.) di cui all’articolo 10 (IVA) numero 8 – bis  

Articolo 21 IVAha per oggetto la “fatturazione delle operazioni” ( I.V.A.) fra le quali  contempla le operazioni esenti di cui all’articolo 10 (I.V.A.) , eccetto quelle indicate al n.6, con la indicazione “operazione esente”

L’art.10 IVAdPR. n.633\1972 considera:

esenti da IVA le cessioni di fabbricati  di cui al numero 8 – bis tranne

-   quelle effettuate da imprese costruttrici, ecc. nel quinquennio dall’edificazione o da interventi di cui  all’articolo 3 lettere c), d) e f) del T.U. edilizia 6 giugno 2001 numero 380  quelle aventi ad oggetto alloggi sociali

-   e quelle per le quali l’impresa abbia optato per l’imposizione I.V.A.

esenti  da IVA le cessioni di cui al numero 8 - ter  (cioè quelle specificamente  strumentali) tranne

-   quelle effettuate da imprese costruttrici, ecc. nel quinquennio dall’edificazione o dagli interventi cui  all’articolo 3 lettere c), d) e f) del T.U edilizia 6 giugno 2001 numero 380  

-   e quelle per le quali l’impresa abbia optato per l’imposizione I.V.A.

IN SINTESI

Sono soggetti a imposta di registro per quanto qui interessa, atti di cessione di fabbricati non strumentali, (articolo 10 numero 8 - bis I.V.A.) ceduti da impresa costruttrice oltre il quinquennio o da altra impresa e per i quali il venditore non  effettui opzione I.V.A.; esse infatti non sono considerate soggette ad I.V.A. ai sensi del detto articolo 40 T.U.I.R.

Sono comunque considerate soggette ad IVA (ai sensi dell’art. 40 T.U.I.R.)  tutte le altre fattispecie di cessioni ricomprese in ambito I.V.A., sia o non sia dovuta l’imposta e quindi anche le cessioni di cui all’articolo 10 I.V.A., per le quali l’imposta non è dovuta, ad eccezione, appunto, di quelle esenti di cui all’articolo 10 dPR n.633\1972 n. 8 bis, soggette ad imposta di registro proporzionale.

Pertanto alle “altre” fattispecie non si applica la novella, se non per l’innalzamento della misura dell’imposta fissa ad Euro 200, ferma restando la tassazione relativa  alle imposte ipotecarie e catastali, che non rientrano  nell’ambito di applicazione delle novelle (articolo 1 della tariffa dell’imposta di registro ed imposte ipocatastali ad essa collegata) e che non hanno natura agevolativa.

 

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